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Congresso medico

Professione, deducibili le spese per l’aggiornamento

  • Pierpaolo Benini
  • Sanità

Il decreto legge sul lavoro autonomo (Ddl n. 2233-B), approvato definitivamente in Senato lo scorso 10 maggio, rappresenta nelle intenzioni del governo un completamento del percorso di riforma del lavoro tracciato dal Jobs Act. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, lo scopo del provvedimento è quello di fornire un maggiore sostegno al professionista in aspetti cruciali come i ritardi nei pagamenti, la possibilità di aggregarsi per accedere a bandi di gara nazionali ed internazionali e la deducibilità delle spese collegate all’attività professionale ed alla formazione.

Quest’ultimo aspetto è una delle novità che riguardano più da vicino la professione medica. L’articolo 9 prevede, infatti, l’intera deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, indirizzate a sbocchi occupazionali esistenti e appropriati alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati. Inoltre sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Un altro aspetto importante riguarda le tutele. L’articolo 14 del DDL prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, senza diritto a retribuzione.

In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia. In caso poi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia.

Pierpaolo Benini
Pierpaolo Benini

Giornalista - Webmaster - Fotografo