ECM, niente copertura assicurativa per i medici non in regola con i crediti
Un emendamento all’articolo 10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, approvato il lo scorso 23 dicembre, prevede che le polizze assicurative per i professionisti sanitari siano efficaci solo per chi ha assolto almeno al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.
Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge Gelli, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.
Il testo recita:
al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del PNRR, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio”.
Aggiornamento: una nuova bozza di regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, presentata oggi alla conferenza Stato Regioni prevede lo stralcio dell’obbligo formativo per la validità della copertura assicurativa. La misura resta comunque in vigore come recepita nel Decreto citato, ma con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.